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Opportuna anche la norma che prevede che, nel caso di contrasto tra i soggetti legittimati a esprimere il consenso sanitario e il medico curante, la decisione è assunta dal comitato etico della struttura sanitaria. Nel caso di impossibilità del comitato etico a pervenire a una decisione, questa è assunta dal giudice tutelare.
La figura del fiduciario è, poi, centrale per rendere attuabili le "dichiarazioni anticipate". Il fiduciario attua la volontà del disponente quale risultante dalla lettura delle dichiarazioni anticipate di trattamento e dall'attività rivolta a indagare e ricostruire il significato da attribuire alla dichiarazione.